Per 2000 famiglie risparmi consistenti sulla Tari nel 2022

Per 2000 famiglie risparmi consistenti sulla Tari nel 2022, 400 in rispetto allo scorso anno

Sono quasi 2000, precisamente 1984, le famiglie che nel 2022 hanno beneficiato dell’accordo siglato tra Comune di Reggio Emilia e i sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil che prevede la riduzione del 100% della parte variabile della tari per i nuclei con un Isee fino a 12.500 euro, e quindi hanno visto un abbattimento consistente della tariffa rifiuti.

Il fondo dedicato alla riduzione della Tari che nel 2021 aveva una consistenza di 150mila euro e ha dato risposta a 1.523 famiglie, nel 2022 è stato portato a 250mila euro dando la possibilità ad un numero maggiore di famiglie di beneficiare di un consistente sconto sulla Tariffa rifiuti in un periodo di grande sofferenza economica a causa della crescente inflazione che grava soprattutto sui nuclei a basso reddito.

I sindacati esprimono quindi soddisfazione per l’intesa raggiunta col Comune di Reggio che ha consentito di mettere in campo uno strumento utile a sostenere un numero crescente di famiglie, e che, applicato per la prima volta alcuni anni or sono è diventato riferimento anche per altri enti del territorio.
Entro l’anno auspichiamo venga effettuato un nuovo incontro con l’amministrazione del Comune di Reggio per definire l’accordo per il 2023 con l’auspicio che possa essere ancora migliorato.

La tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.
La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale tributo facente parte, insieme all’imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell’imposta unica comunale (IUC). Dal 2014, pertanto, la TARI ha sostituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che è stato vigente per il solo anno 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2).
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che la costituivano – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire l’IMU, come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019, e la TARI, le disposizioni relative alla quale, contenute nella legge n. 147 del 2013, sono state espressamente fatte salve.
I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivo [art. 1, comma 668, della legge n. 147 del 2013] (Dipartimento delle Finanze – disciplina del contribuito del TARI)

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